giovedì 11 dicembre 2008

CESSIONE DEL QUINTO

Come previsto dall'ultima versione del D.P.R. 180/50 (aggiornato dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, "Recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale"), questa tipologia di prestito è destinata a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, sia dello Stato e del comparto para-statale (come specificamente previsto dal testo originale del provvedimento legislativo) che delle aziende private (come definitivamente sancito dagli aggiornamenti previsti dalla Legge 80/05). Nella stessa legge 80/05 è stata estesa la possibilità di cedere parte della propria retribuzione anche ai pensionati di tutti gli Enti Pensionistici
La particolarità di questa soluzione di finanziamento è che il rimborso avviene con trattenuta della rata direttamente in busta paga. Tale peculiarità fa si che il rischio di insolvenza volontaria del debitore venga abbattuto fortemente, visto che, una volta dato il proprio consenso alla trattenuta in busta paga, il cedente non può più revocare il pagamento. Da ciò deriva anche che, in virtù della forma tecnica del prodotto, è previsto il coinvolgimento del datore di lavoro nell'estinzione del finanziamento quale condizione fondamentale per l'erogazione del prestito. In buona sostanza sarà il Datore di Lavoro a pagare la rata alla Banca trattenendo contestualmente l'importo dalla busta paga del proprio dipendente.

Il Datore di Lavoro è obbligato ad accettare una richiesta di Cessione del Quinto da parte di un dipendente.
La sottoscrizione del contratto lo vincola a due precisi obblighi: 1) a trattenere la rata indicata nel contratto dalla busta paga del dipendente e a versarla alla Banca erogante il prestito. Questo obbligo persiste per tutta la durata del piano di ammortamento ma solo se c'è una busta paga su cui addebitare la rata. In caso di cessazione o sospensione della busta paga per qualsivoglia motivo (dimissioni, licenziamento, aspettativa ecc.) il datore di lavoro è legittimato a interrompere il pagamento della rata. Il Datore di Lavoro non è mai responsabile del corretto pagamento del prestito ma viene semplicemente incaricato del pagamento della rata.
in caso di dimissioni o licenziamento dovrà trattenere ogni somma maturata dal dipendente presso l'azienda e versare tale somma alla Banca erogante. Questa la utilizzerà per estinguere totalmente o parzialmente il debito residuo. E' il caso, principalmente, della liquidazione maturata ma anche di ogni altra somma maturata al momento della comunicazione delle dimissioni/licenziamento: ultimo stipendio, rateo tredicesima, ferie non godute ecc.

Come qualsiasi prodotto finanziario estinguibile secondo la formula della rateizzazione, elementi finanziari principali di tale operazione sono:
la rata la cui entità viene determinata entro una soglia massima pari al quinto dello stipendio percepito dal debitore. Tale importo, una volta determinato contrattualmente, resta fisso durante l'intero piano di ammortamento, non essendo prevista dal legislatore la possibilità di variarla durante l'estinzione del prestito;
periodicità delle rate di rimborso, previste dal legislatore con cadenza mensile;
la durata del finanziamento, stabilita entro un massimo di dieci anni (120 mensilità), compatibilmente con la data di andata in pensione (o stato di quiescenza) del dipendente.
il tasso d'interesse (tasso annuo nominale o TAN), previsto fisso dal legislatore per tutta la durata del finanziamento, e la struttura dei costi dell'operazione, sintetizzati dal Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e dall'Indicatore Sintetico di Costo (ISC)

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